Art. 3.

      1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati devono presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica presso la quale prestano o hanno prestato servizio, specificando i titoli di preferenza ai fini della nomina.

 

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      2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi di tribunale qualificate «a rischio» è considerata titolo di preferenza prevalente rispetto a tutti gli altri.